L’ABF è un sistema alternativo di risoluzione delle controversie insorte tra il Cliente e la Banca (e/o Finanziarie). Ha costi contenuti e tempi veloci. Le decisioni dell’ ABF non sono vincolanti ma se la Banca si rifiuta di dare esecuzione a quanto stabilito nella decisione è prevista la pubblicazione della notizia del suo inadempimento sul sito dell’ABF. Le decisioni dell’ ABF vengono nella quasi totalità dei casi rispettate (più del 97%) dagli Intermediari. Il contenzioso può riguardare estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto o della pensione, Carte di Credito o Bancomat o depositi a risparmio, conto correnti, aperture di credito, Mutui ecc.. Gli esiti dei ricorsi risultano favorevoli al cliente con una percentuale intorno al 70%. Le finanziarie detengono la percentuale di soccombenza più alta (86%). In un’interessante decisione del giugno 2015 l’ABF ha imposto alla Banca di restituire al cliente l’importo complessivo di €19.891,27 corrisposto da quest’ultimo e non dovuto a titolo di CDF (€9.091,90); IS (€5.669,37); CIV (€5.130,00) affermando che l’introduzione del nuovo regime di Commissioni (sostitutivo della CMS) e la conseguente Proposta di modifica unilaterale del contratto andavano comunicate al Cliente. E’ la Banca a dover fornire la prova dell’invio e della avvenuta ricezione al corretto indirizzo del destinatario.