Estinzione anticipata del finanziamento

È possibile rimborsare in anticipo, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo avuto in prestito e, in tal caso, si ha diritto a una riduzione del costo totale di quanto dovuto per interessi e costi ancora da versare per la vita residua del contratto (art.125 sexies TUB). Nel caso di finanziamento con copertura assicurativa il cui premio sia stato pagato in anticipo, in un’unica soluzione, il finanziatore dovrà restituire la parte di premio pagato in anticipo relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato a causa della restituzione anticipata di quanto dovuto. In caso di estinzione anticipata del debito sono pertanto rimborsabili le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione, le spese di incasso quote e il premio assicurativo. L’importo che andrà restituito al debitore viene stabilito secondo un criterio proporzionale tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci (es. costo totale premio assicurativo, spese d’incasso per singola rata) deve essere sommato e poi suddiviso per il numero complessivo delle rate e, per concludere, moltiplicato per il numero delle rate residue. A titolo esemplificativo si sommeranno i costi per commissioni bancarie, per spese di assicurazione ecc., si dividerà il totale complessivo per il numero totale delle rate previste per la restituzione e il risultato andrà infine moltiplicato per il numero delle rate residue e costituirà l’importo che il finanziatore dovrà restituire al debitore.

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