Il ricorso al finanziamento, per iniziare e continuare un’attività economica, è inevitabile soprattutto nei momenti di crisi ma i costi passivi, non dovuti, delle molteplici “Commissioni Bancarie” sottraggono ossigeno alle famiglie, alle microimprese, alle attività commerciali, artigianali ecc. che potrebbero riversare sul mercato quello stesso denaro, ad esse sottratto illegittimamente, per i bisogni primari e non del nucleo familiare, per ristrutturare e/o consolidare e/o pubblicizzare le attività d’impresa innescando così un circuito favorevole alla nascita e allo sviluppo di nuove e ulteriori attività lavorative. Esistono precise norme di legge che vietano agli istituti di credito e alle finanziarie l’utilizzo illegittimo di queste commissioni ma i costi spesso onerosi e il tempo necessario per ottenere il rispetto di questa normativa viene posto a carico del singolo individuo, della famiglia, dell’impresa, dell’attività commerciale. E così la condotta aziendale delle Banche si fonda sulla legge dei grandi numeri: elevatissimo il numero dei clienti, bassissima la percentuale di coloro che oserà fare causa per il timore di vedersi revocare il fido, perché non conosce la normativa, perché non ha tempo e denaro ecc…..In questo modo il guadagno per le Banche rimane garantito e di gran lunga superiore alle possibili perdite, preventivate, in caso di contenzioso. E’ importante perciò rendere proibitiva e antieconomica per gli intermediari finanziari la violazione delle norme a tutela del consumatore, dell’azienda, dell’attività commerciale favorendo e agevolando con tutti i mezzi possibili la conoscenza degli strumenti che consentono nel modo più breve e semplice possibile il recupero del maltolto e la richiesta dei danni conseguenti.
Voci indicate nell’Estratto conto da controllare con attenzione: La Commissione di Massimo Scoperto ( CMS) è stata messa fuori legge dal 24 gennaio 2012. Si trattava di un costo aggiuntivo, non prevedibile nel suo ammontare perché dal calcolo difficile, che veniva preteso, e che si sommava a quello già indicato in contratto, quale corrispettivo per il credito erogato dalla Banca. Veniva calcolata, in percentuale, sul debito massimo che il conto corrente raggiungeva, anche in un solo giorno, nel periodo di riferimento che, nella prassi, è il trimestre. Se specificato nel contratto poteva essere calcolata anche in un altro modo…….. Nel contratto stipulato con la Banca doveva risultare la misura percentuale e il metodo di calcolo altrimenti nulla era dovuto con conseguente diritto alla restituzione di quanto versato. Dal 2009 vigeva il limite dello 0,5% a trimestre sull’importo effettivamente usato a pena di nullità della clausola stessa. In sostituzione della CMS, ormai fuori legge, le Banche hanno adottato altre Commissioni quali quelle della Disponibilità Accordata (CDA) e quella di Istruttoria Veloce (CIV). Grazie all’art. 117 bis TUB unitamente al successivo D.M. n.644/2012 è possibile sostenere che attualmente sono dovute solo DUE UNICHE VOCI DI COSTO :
1) il tasso di interesse, applicato in misura aritmetica, in base alla quantità e al tempo di utilizzo della somma messa a disposizione dalla Banca
2) la CDA (commissione di disponibilità accordata) quale unico onere ulteriore rispetto agli interessi, calcolata, in misura proporzionale e non superiore allo 0,5% a trimestre (2% all’anno), sulla somma messa a disposizione del cliente a prescindere dal fatto che quest’ultimo la utilizzi oppure no. Nessun’altra voce di costo può essere pretesa e ……. solo in caso di Sconfinamento ( utilizzo del denaro della Banca senza fido o oltre fido), oltre al tasso di interesse, può essere prevista in contratto l’applicazione della Commissione Istruttoria Veloce (CIV) solo a condizione che:
1) vi sia stata una vera istruttoria in caso di sconfino,
2) la Banca abbia concretamente sostenuto un costo per l’istruttoria;
3) l’ammontare della commissione sia coerente al costo sostenuto.
Pertanto la CMS e altre commissioni pretese in violazione del 117 bis TUB dal gennaio 2012 sono fuori legge e la lettura della Delibera CICR del 30 giugno 2012 potrà essere concretamente d’aiuto a chi voglia dare un occhio al proprio estratto conto.