Separazioni, Divorzi, Modifica delle Condizioni al costo di soli 16 euro da versare direttamente ed esclusivamente al Comune (Legge n.162/2014). I coniugi, se sono d’accordo su tutte le condizioni, possono comparire direttamente davanti al Sindaco del Comune di residenza di uno dei due (oppure recarsi nel Comune ove l’atto di matrimonio è iscritto o trascritto) per concludere un accordo di Separazione o di Divorzio (cessazione o scioglimento) o addirittura per la richiesta congiunta di Modifica delle Condizioni, senza l’assistenza di un Avvocato e soprattutto senza dover più andare in Tribunale. E’ importante sottolineare che l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale. Le parti, previo appuntamento, potranno presentarsi in Comune a rendere separate dichiarazioni in ordine alla loro volontà di separarsi o divorziare e l’accordo consensuale verrà immediatamente compilato dal Sindaco o da un suo delegato, oppure potranno presentarsi con un atto già pronto, contenente l’accordo raggiunto tra loro che potrà prevedere anche l’assegno di mantenimento o divorzile. I coniugi dovranno poi ritornare in Comune dopo 30 giorni per confermare l’accordo in via definitiva. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. L’accordo produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari, senza bisogno di omologa e, in base ad esso, verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Tempistica: Comune di Milano 6 mesi per la definizione della pratica ma solo perchè ne occorrono 5 (mesi) per avere il primo appuntamento avanti all’Ufficiale dello Stato Civile. L’appuntamento può essere fissato unicamente attraverso il portale del Comune di Milano (cliccare su servizi On Line, selezionare Anagrafe nel menu a sinistra e poi Stato Civile). Non si può andare in Comune se si hanno figli minori ovvero maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti perchè il Sindaco deve limitarsi a ratificare l’accordo concluso dai coniugi e non ha alcun potere di controllo sul contenuto degli accordi. Il coniuge economicamente più debole della coppia, con eventuale diritto all’assegno di mantenimento, dovrà accettare con molta cautela la proposta dell’altro di recarsi in Comune per la Separazione perchè potrebbe aderire ad un accordo che non lo tutela adeguatamente. Un altro mezzo alternativo di risoluzione consensuale del conflitto previsto dalla Legge n.162/2014, (oltre la Mediazione Familiare) è la Convenzione di Negoziazione Assistita con un avvocato per parte. In questo caso la procedura è ammessa anche in presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti. E’ costosa come la procedura tradizionale perchè impone l’assistenza di un avvocato per parte ma molto vantaggiosa perchè riduce ampiamente i tempi per ottenere la Separazione o il Divorzio (utile per chi voglia convolare a nuove nozze o per risolvere problemi ereditari), puo’ disciplinare in modo articolato tutte le problematiche familiari ed economiche e soprattutto i coniugi non devono presentarsi in Tribunale. Tempistica: a Milano dal giorno del deposito del ricorso in Tribunale secondo i canoni tradizionali occorrono circa 3 mesi per avere l’udienza di Separazione; con la Negoziazione assistita l’accordo concluso viene trasmesso dagli avvocati in Procura per il Nullaosta e restituito a questi ultimi nel termine di 3 giorni. L’accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di Separazione, Divorzio e Modifica delle Condizioni senza bisogno di omologazione giudiziale, e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio. Gli avvocati hanno l’obbligo di informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla Negoziazione Assistita in quanto costituisce un importante strumento, alternativo al Tribunale, di risoluzione del conflitto.