Conferma assegnazione casa coniugale alla madre con la quale vive la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente;
Conferma obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente;
Conferma l’obbligo di provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti alla figlia come da Linee Guida della Corte d’Appello del Tribunale di Milano riportate nella Sentenza allegata;
Condanna il padre alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla madre nella misura di 2/3 che si liquidano, in tale quota, oltre alle spese per l’istanza ex art. 156 c.c. in Euro 3.500.- per compensi professionali, oltre IVA e CPA, compensa tra le parti la restante quota di 1/3.
In allegato testo integrale della Sentenza anno 2018